giovedì 28 febbraio 2008

ANTIRICICLAGGIO: IMPORTANTI NOVITA'

Troviamo su un blog indipendente, Samarcanda 2011, un post che riassume in maniera ottimale quali saranno i cambiamenti del sistema pagamenti dal 30 aprile 2008.
Vi invitiamo a leggerlo cliccando qui.

lunedì 25 febbraio 2008

CONDOMINIO E PANNELLI SOLARI


Visto che molti cittadini si stanno interessando alle energie alternative e, ovviamente, al risparmio energetico ci sembra utile puntualizzare un paio di cosette che riguardano i condomini. Precisazioni dal punto di vista legale.

La decisione di un singolo condomino di installare sul tetto dei pannelli solari potrebbe essere contestata da parte degli altri condomini?

L’installazione di pannelli solari ingombranti sulla copertura di un edificio condominiale, da parte del singolo condomino, riduce la possibilità di utilizzo della cosa comune, alterandone la possibilità di uso da parte degli altri condomini, oltre ad alterarne l’estetica.
Ne consegue che tale installazione può essere contestata, ma soltanto nel caso in cui venga modificata la sostanza dell’edificio, arrecando pregiudizio allo stesso o mutandone la destinazione.
Nell’ipotesi in cui i pannelli solari di proprietà di in singolo condomino rechino danni a terzi, la responsabilità, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno, sia al risarcimento, è a carico esclusivamente del proprietario del pannello solare, non anche degli altri condomini.

Come vengono ripartite le spese di installazione e quelle di manutenzione?

Nel caso in cui i pannelli solari siano attribuiti in uso esclusivo ad uno soltanto dei condomini, le spese per la sua riparazione sono poste ad esclusivo carico dello stesso.
Al contrario, nel caso in cui i pannelli solari siano utilizzati dall’intero condominio per ottenere un risparmio ed un uso più razionale dell’energia , le spese che si rendessero necessarie per la loro riparazione sono divise fra i condomini in relazione alle quote millesimali.

Per mettere i pannelli solari sul tetto comune che maggioranza condominiale occorre?
Per gli interventi in parti comuni di un edificio, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi, o di loro singole parti, ed all’utilizzo di fonti di energia, sono valide le decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali dei condomini.

Qual è la normativa applicabile?

La normativa applicabile in caso di installazione di pannelli solari volti al risparmio e all’uso razionale dell’energia è la L. 9 gennaio 1991 n° 10.

Abbiamo letto e riportato questi pareri legali dell'Avv. Claudio Linzola dal sito greenman.it.

venerdì 22 febbraio 2008

CHIARIMENTI FISCALI atto III


Rischiamo di essere noiosi.....ma un altro quesito, posto a Telefisco 2008, ha colpito la nostra attenzione:

riguarda l’esonero dalla redazione dell’attestato di qualificazione energetica o di certificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari: viene chiesto se l’esonero vale anche per chi ha effettuato questi interventi nel 2007.


Il comma 24, lett. c), dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 ha soppresso l’obbligo, previsto dal comma 348, lett. b), dell’articolo 1 della Finanziaria 2007, di produrre l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, limitatamente agli interventi di:

- sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari;

- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in qualsivoglia struttura, pubblica o privata.

La disposizione è efficace dal 1° gennaio 2008 e pertanto non può essere applicata alle spese sostenute nel periodo di imposta 2007. La disposizione in esame, infatti, non è retroattiva, diversamente da quanto previsto per la nuova Tabella di valori energetici, di cui al comma 23 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, che va a sostituire quella allegata alla Finanziaria 2007.

CHIARIMENTI FISCALI atto II


Sempre a Telefisco 2008 è stato chiesto

se il beneficio della rateazione da 3 a 10 anni della detrazione del 55% per il risparmio energetico può essere utilizzato anche da chi ha effettuato le spese nel 2007.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – risponde l’Agenzia – all’articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347 ha introdotto la detrazione del 55% della spesa per gli interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici esistenti e ha disposto il riparto obbligatorio della detrazione in un numero di tre quote annuali di pari importo.
L’articolo 1 comma 20, lett. b), della Finanziaria 2008 ha invece previsto che il beneficio possa essere ripartito in un numero di quote annuali, di pari importo, compreso tra tre e dieci. Secondo l’Agenzia, la possibilità di rateizzare la detrazione per un periodo superiore al triennio, prevista dalla Finanziaria 2008, ha efficacia dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva. Ciò in quanto, in relazione alle detrazioni per interventi di risparmio energetico, l’efficacia retroattiva è stata espressamente disposta dal legislatore, al comma 23 dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007, solo relativamente alla nuova Tabella di valori energetici, che va a sostituire quella allegata alla legge finanziaria 2007. In assenza di una analoga previsione riferita alle altre novità introdotte alla normativa sulla detrazione per il risparmio energetico, si deve ritenere che, in relazione alle spese sostenute nel 2007, la detrazione debba essere ripartita necessariamente in tre rate annuali.

CHIARIMENTI FISCALI


Con la Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate rende noti i profili interpretativi emersi nel corso della manifestazione Telefisco 2008 del 29 Gennaio 2008 e le risposte ad ulteriori quesiti.

Il primo quesito riguarda l’aliquota Iva 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

E' stato chiesto se

l’applicazione di tale aliquota sia subordinata al fatto che il costo della manodopera sia esposto in fattura oppure se tale requisito sia da rispettare solo qualora si intenda beneficiare della detrazione del 36% o del 55%.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 1, comma 18, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), ha prorogato fino al 2010 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% si rende invece necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti interventi di recupero, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1, comma 19, della legge 244/2007.